NORMATIVE
COMUNICATO STAMPA
L’EFFICIENZA ENERGETICA UTILIZZATA COME SCUDO PER UN IMPROBABILE USO DELLO SCARICO A PARETE, UNA BARBARIE ABORTITA.
Non attuabile la presunta liberalizzazione dello scarico a parete negli edifici con l’installazione di caldaie a condensazione.
Milano, 8 gennaio 2013 ‐ La modifica normativa introdotta dalla legge di conversione del d.l.18/10/2012 n. 179 (l. 17/12/2012, n. 221), all’art. 34, comma 53, ha profondamente inciso sul comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. N. 412/1993, con un’apparente apertura agli scarichi a parete, andando in tal modo a toccare aspetti attinenti alla normativa igienico sanitaria.
La legge contenente “Ulteriori misure per la crescita del Paese”, collegata ad alcune misure di risparmio energetico è di fatto inapplicabile per gli scarichi a parete asserviti alle caldaie a condensazione e dimostra come le buone intenzioni del Parlamento, negli ultimi giorni di lavori della sedicesima legislatura, nell’impossibilità di effettuare analisi dettagliate, siano state tradite da un’idea retrograda che ci riporterebbe nel medioevo delle regole, contro ogni concetto di modernità. Nessuna strada è spianata in questa direzione.
Nessuna deroga è applicabile nel caso di apparecchi per il riscaldamento a gas familiare, neppure per quelli appartenenti alla classe di NOx meno inquinante. Infatti, la formulazione dell’articolato di legge restringe ai soli apparecchi a condensazione di tipo B l’eventuale scarico a parete. Anche in questi casi limitati, ogni fuga in avanti può essere certamente contrastata a livello regionale, provinciale e comunale appellandosi alle norme prevalenti che tutelano la salute pubblica.
Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l’inquinamento a terra. Ora si sarebbe voluto cancellare con un colpo di spugna, che stupisce per la temerarietà, ogni applicazione dell’ingegneria praticando un semplice buco nel muro e facendo sporgere un volgare pezzo di tubo dalla casa un oltraggio a ogni ragionamento scientifico nel nome di una presunta semplificazione. Si possono facilmente immaginare le infinite liti condominiali che certamente si instaurerebbero tra vicini minando alla radice ogni rapporto di buon vicinato e gli esiti devastanti dell’applicazione di tale
“metodica” con pinnacoli fumanti e condensato gocciolante su capitelli corinzi e statue marmoree.
La formulazione dell’art. 34, comma 53 ha colto di sorpresa anche il Comitato Italiano Gas cui si deve la revisione della norma tecnica 7129 e la disciplina delle installazioni.
Anche nei casi di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato e di trasformazioni da centralizzato ad autonomo un camino non risanato è fonte certa di inquinamento: è quindi un dovere civico metterci mano per la propria e, soprattutto, l’altrui salute. Va aggiunto che il costo globale del risanamento del camino è di gran lunga inferiore a quello della trasformazione.
Sempre deve essere coinvolto il progettista per l’ottimizzazione dell’impianto e cioè, nel nostro caso, della caldaia e del camino. Le semplificazioni e le soluzioni arrangiate costituiscono un vero e proprio rischio per l’utente finale.
Non può essere invocata l’efficienza energetica quale soluzione ottimale per ogni applicazione. Il ventaglio di opzioni tecniche e scelte tecnologiche è molto ampio. Le forzature e le interpretazioni unilaterali sono, in principio, sbagliate.
* * *
NORME DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA
Gli adeguamenti alle norme degli impianti del gas, obbligatori per effetto dell’ articolo 7, comma 3 della Legge 5 Marzo 1990 n°46 e del relativo decreto di attuazione (DPR 447/91), comportano la necessità di eseguire delle verifiche tecniche negli stabili (civili-industriali) ove sono presenti e funzionanti impianti a gas ad uso domestico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (boiler) e per il riscaldamento autonomo (caldaie).
NOTA. I termini per l’adeguamento degli impianti della Legge 46/90, dopo essere stati più volte prorogati, sono scaduti definitivamente il 31.12.1998
CAMINI SINGOLI UNI 9615, UNI 10845
CAMINI PER CAMINETTI UNI 10683, UNI 10847
CANNE FUMARIE COLLETTIVE UNI 10738 (FUNZIONALITA’) , UNI N10845 ( FUNZIONALITA’, IDONEITA’ )
NOTA. I termini per l’adeguamento degli impianti della Legge 46/90, dopo essere stati più volte prorogati, sono scaduti definitivamente il 31.12.1998
NOTA BENE
Alla data odierna gli impianti fuori norma sono soggetti all’immediata chiusura da parte degli organi preposti (ASL, Uffici igiene comunali), perciò V’invitiamo a prendere in giusta considerazione le soluzioni di messa a norma contenute nella presente relazione. Tutto ciò al fine di evitare risvolti di carattere penale alle persone, qualora si verificassero incidenti dovuti al malfunzionamento degli impianti a gas
L’obiettivo della V.I.L.C.A.R. Inox non è solo vendere prodotti di alta qualità ma vuole soprattutto garantire la massima efficienza e sicurezza degli impianti, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la materia in ambito nazionale e comunitario
Sintesi: la presente norma istituisce la Marcatura CE, fissando i requisiti minimi essenziali affinché i prodotti afferenti alla norma EN1856/1 possano circolare liberamente sul territorio Comunitario, rendendo pertanto illegale l’immissione sul mercato di prodotti privi di tale marchio. La norma inoltre stabilisce che i camini e i prodotti metallici dovranno essere dotati di apposita etichetta riportante le caratteristiche richieste dalla normativa (Libretti di Istruzione, Dichiarazione di Conformità, Targa e quant’altro previsto) e l’obbligo di utilizzo, sia nella realizzazione di impianti termici, che nella ristrutturazione degli stessi, di soli prodotti marcati CE.
Ambito di applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi in esercizio; verifica di idoneità e adeguamento, risanamento e ristrutturazione di sistemi esistenti. Articoli di interesse per il settore
Punto 3.5 – Apparecchi di utilizzazione
Punto 3.6 – Messa in servizio dell’impianto e degli apparecchi di utilizzazione
Punto 4 – Ventilazione dei locali
Punto 5 – Evacuazione dei prodotti della combustione
Appendice C – Dimensioni interne di alcuni tipi di camini singoli
Note La presente norma sostituisce la UNI 7129/92
Ambito di applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi in esercizio; verifica di idoneità e adeguamento, risanamento e ristrutturazione di sistemi esistenti.
Si applica a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore ai 30.000 Kcal/h. Solo combustibili solidi e liquidi
Art. 1 – Ambito di applicazione
a-gli impianti di produzione,di trasporto,di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b-gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche,
c-gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,aeriforme,gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d-gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,di trattamento,di uso,di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e-gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f-gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,di montacarichi,di scale mobili e simili;
2.Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1,lettera a,relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,al commercio,al terziario ed altri usi.
Art. 2 – Soggetti abilitati
2.L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,di cui all’articolo 3,da parte dell’imprenditore,il quale,qualora non ne sia in possesso,prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3 – Requisiti tecnico-professionali
a-laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b- oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2,comma 1,presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,previo un periodo di inserimento,di almeno un anno continuativo,alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c- oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,previo un periodo di inserimento,di almeno due anni consecutivi,alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d- oppure prestazione lavorativa svolta,alle dirette dipendenze di una impresa del settore,nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa,per un periodo non inferiore a tre anni,escluso quello computato ai fini dell’apprendistato,in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzazione nelle attività di installazione,di trasformazione,di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui tratta l’articolo 1.
Art. 4 – Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
CANNE FUMARIE UNI 7129, UNI 10640, UNI 10641
CAPPE ASPIRAZIONE UNI 7129, REGOLAMENTO IGENE
RISPETTO DI ABBAINI E LUCERNARI APRIBILI SITUATI SU EDIFICI DOTATI DI TETTI IN PENDENZA
si tratta di prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato sopra – lo sbocco deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto come indicato
Le bocche (comignoli) dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a
qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.
Le bocche dei camini situate a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di
igiene, che i Comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico.
In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo
superiore dell’apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.
Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell’edificio, non può essere imposta un altezza di costruzione superiore a 5 metri.